D.M. 21 marzo 1973 MOCA IT D.M. 21 marzo 1973 MOCA IT

D.M. 21 marzo 1973 MOCA IT

Consolidato 2023

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Il testo del D.M. 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" tiene conto delle modifiche dal 1973 al 2023.


Ultima modifica del DM 1973 alla data di Gennaio 2023 è del Decreto 25 novembre 2022 n. 208 (GU n.15 del 19.01.2023) 


Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.


I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati da provvedimenti sia comunitari che nazionali.



Per quanto riguarda la normativa comunitaria, il documento di riferimento è il Regolamento CE n. 1935/2004 che definisce i principi di carattere generale applicabili a tutti i materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.


In particolare, il Regolamento stabilisce che tutti i MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:


- costituire un pericolo per la salute umana;

- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.


A livello nazionale è come detto il decreto del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti a contenere disposizioni dettagliate per l’idoneità alimentare dei seguenti materiali e oggetti:


- materie plastiche;

- gomma;

- cellulosa rigenerata;

- carta e cartone;

- vetro;

- acciaio inossidabile.


Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento.


Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.

Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:


- banda stagnata;

- banda cromata verniciata;

- ceramica;

- alluminio.


L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’allegato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2023
20 January
LANGUAGE
IT
Italian
LENGTH
200
Pages
PUBLISHER
Certifico Srl
SIZE
18.5
MB

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