Regolamento DPI Regolamento DPI

Regolamento DPI

Regolamento (UE) 2016/425 e Norme armonizzate Consolidato 2025

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Descrizione dell’editore

Testo consolidato 2025 aggiornato:


1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)


2. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. 

(G.U. n. 289 del 09.12.1992 S.O. n. 128)


3. Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Maggio 2025


Il Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale ha abrogato e sostituito la direttiva DPI 89/686/CEE dal 20 aprile 2016 con applicazione definitiva a decorrere dal 21 Aprile 2018.


Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.


I DPI sono soggetti alla marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità.


I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.


Il Regolamento DPI, in particolare, stabilisce una ripartizione chiara degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico, nella catena di fornitura e distribuzione:


- Fabbricanti

- Mandatari

- Importatori

- Distributori


Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:


a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.


Non si applica ai DPI:


a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;

b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;

c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:

i) condizioni atmosferiche non estreme;

ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;

d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.


La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):


Categoria I

DPI che proteggono da rischi minimi:


a) lesioni meccaniche superficiali;

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.


Categoria II

Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.


Categoria III

Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:


a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

b) atmosfere con carenza di ossigeno;

c) agenti biologici nocivi;

d) radiazioni ionizzanti;

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;

g) cadute dall'alto;

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

i) annegamento;

j) tagli da seghe a catena portatili;

k) getti ad alta pressione;

l) ferite da proiettile o da coltello;

m) rumore nocivo.

GENERE
Professionali e tecnici
PUBBLICATO
2025
16 maggio
LINGUA
IT
Italiano
PAGINE
199
EDITORE
Certifico Srl
DATI DEL FORNITORE
Certifico s.r.l.
DIMENSIONE
5,2
MB
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